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Il Decreto Sostegni (D.L. 22 marzo 2021 n.41) all’art. 10 comma 10 e seguenti ha previsto un nuovo bonus per collaboratori sportivi inquadrati nel regime dei compensi di cui all’art.67 co.1 lett.m) t.u.i.r. che presenta un importante elemento di novità rispetto alle precedenti versioni: l’importo dell’indennità non sarà fisso ma differenziato in base all’ammontare dei compensi percepiti nell’anno 2019. In sostanza vengono individuate tre fasce parametrate all’ammontare degli importi pre Covid percepiti dal collaboratore.

Qual è l’ammontare del bonus?

Per determinare l’ammontare del bonus va fatto riferimento all’importo dei compensi sportivi percepiti nell’anno 2019, come segue:
a) 3.600 euro se gli importi percepiti nel 2019 sono superiori a 10.000 euro
b) 2.400 euro se gli importi percepiti nel 2019 sono compresi tra 4.000 e 10.000 euro;
c) 1.200 euro se gli importi nel 2019 sono inferiori a 4.000 euro.

L’indennizzo proporzionato  è ispirato a ragioni di equità, come affermato nella relazione illustrativa, al fine di discriminare i soggetti che fanno del lavoro sportivo la propria fonte di reddito unica o primaria da coloro che esercitano il lavoro sportivo a latere di altra attività (ad esempio studenti).

A quale periodo si riferisce?

La nuova formulazione del bonus collaboratori sportivi non fa riferimento a specifiche mensilità come nelle precedenti versioni. Ricordiamo che nel 2020 i vari provvedimenti che si sono susseguiti hanno previsto il riconoscimento dell’indennità in misura fissa di euro 600,00 per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e di euro 800,00 per i mesi di novembre e dicembre.

Si tratta dunque, per il momento, di una erogazione una tantum per l’anno 2021 anche se Sport e Salute, che, come in precedenza, provvederà all’istruttoria delle domande a all’erogazione della prestazione ,la identifica nelle prime informazioni appena pubblicate come “indennità marzo 2021”.

La norma non fa specifico riferimento a contratti in essere ad una certa data ma  precisa che tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 31 dicembre 2020 e non rinnovati si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica e pertanto validi al fine di beneficiare del bonus 2021. Il nuovo decreto conferma dunque la linea già adottata a partire dal D.L.137/20 sul bonus di novembre, inserendo un intervento di interpretazione autentica onde evitare – come era successo in passato- che Sport e Salute escluda dal beneficio coloro che abbiano contratti scaduti e non rinnovati ad una certa data.

Qual è la procedura da seguire?

L’indennità, come in precedenza, sarà erogata da Sport e Salute s.p.a. con le consuete modalità e prevede l’erogazione automatica per i soggetti che abbiano già beneficiato del bonus. Spetta soltanto ai soggetti che abbiano già beneficiato di almeno una delle indennità precedenti (nella bozza dell’articolato era  prevista la possibilità di presentare nuove domande in una finestra dal 1 al 15 aprile per chi non avesse già beneficiato, ma nel testo definitivo della norma, pubblicato in Gazzetta Ufficiale tale possibilità è stata espunta) .

Gli aventi diritto riceveranno automaticamente senza necessità di presentare una nuova domanda l’ammontare dell’indennità, rapportato al compenso percepito nel 2019, già dichiarato all’atto di presentazione della prima domanda e già verificato da Sport e Salute con i dati risultanti all’Agenzia delle Entrate. Tale importo come specificato da Sport e Salute nel proprio canale Telegram non è ovviamente modificabile.

Nei prossimi giorni riceveranno una mail da Sport e Salute con il link per confermare   la permanenza dei requisiti o, in mancanza, per rinunciare all’indennità apponendo il flag sull’apposita casella.

Si tratta di un passaggio importante perché anche se l’erogazione è automatica e non richiede una nuova domanda va in ogni caso confermato il possesso dei requisiti con dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art.445/2000 e quindi con valore di autocertificazione.

Si raccomanda di verificare che la mail comunicata a Sport e Salute attraverso la piattaforma sia attiva e costantemente monitorata per non rischiare di perdere messaggi che spesso contengono termini ristretti entro i quali rispondere.

Sport e Salute ha comunque precisato che agli aventi diritto che non dovessero più avere la mail, perché ad esempio disattivata, sarà garantita la possibilità di accedere ugualmente alla piattaforma per confermare o meno il possesso dei requisiti.

Si ricorda, come precisato da Sport e Salute, che i soggetti con casistiche sospese per incoerenze con INPS non riceveranno la mail per l’erogazione automatica.

Vi invitiamo comunque a seguire il canale telegram di Sport e Salute https://t.me/s/SporteSalute

e a visitare il sito alla pagina https://www.sportesalute.eu/primo-piano/2527-aggiornamenti-bonus-collaboratori-sportivi-decreto-sostegni.html per tutti gli aggiornamenti e le comunicazioni.

Quali sono i requisiti?

I requisiti per beneficiare del bonus previsto dal decreto Sostegni non si discostano da quelli individuati dalle precedenti disposizioni ma è utile richiamarli dettagliatamente, per confermarne o meno il possesso prima di beneficiare dell’erogazione automatica.

Gli aventi diritto sono:

  • lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione di cui all’art.67 co.1 lett.m) presso il CONI, il CIP, le associazioni e società sportive dilettantistiche regolarmente iscritte al Registro Coni;
  • che abbiano cessato, ridotto, sospeso la loro attività in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
  • che non siano percettori di altri redditi da lavoro (autonomo, subordinato ed assimilato, pensioni di ogni genere e assegni ad esse equiparati, naspi;  non è invece incompatibile  l’assegno ordinario di invalidità e, secondo quanto chiarito sulle faq di Sport e Salute in relazione alle precedenti indennità, la pensione di reversibilità in quanto di natura assistenziale);
  • che non siano percettori del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza;
Sono inoltre incompatibili e impediscono di ricevere l’indennità  le prestazioni previste dal decreto Cura Italia artt.19,20,21,22,27,28,29,30,38 e 44 D.L. 18/20 e successive modifiche e integrazioni, come prorogate e integrate dalla successiva legislazione emergenziale e dal nuovo decreto sostegni:

– norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario;

– trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria;

– trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso;

– nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga;

– indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;

– indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago;

– indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;

– indennità lavoratori del settore agricolo;

– indennità lavoratori dello spettacolo;

– Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19;

– indennità per gli iscritti al fondo gestione INPS;

– indennità per i lavoratori domestici.

Cosa si intende per redditi assimilati?

i redditi assimilati ai redditi da lavoro che sono incompatibili e impediscono di avere diritto all’indennità sono definiti dall’art.50 T.U.I.R. e comprendono:

– compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, di servizi, delle cooperative agricole, delle cooperative della piccola pesca;

– indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità;

-borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro con l’erogante;

– le somme a qualunque titolo percepite nel periodo d’imposta, anche erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita;

– le remunerazioni dei sacerdoti nonché le congrue e i supplementi di congrua;

– le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, agli esperti del Tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato;

– le indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive nonché i conseguenti assegni vitalizi;

– le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale;

– le prestazioni pensionistiche di natura complementare;

– gli altri assegni periodici, comunque denominati compresi quelli corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, e compresi quelli corrisposti in forza di testamento o di donazione modale;

– i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;

– i compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all’articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (personale docente universitario, e i ricercatori che esplicano attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura anche se gestiti direttamente dalle università) e del personale di cui all’articolo 6, comma 5,del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (personale laureato medico ed odontoiatra di ruolo, dell’area tecnico-scientifica e socio-sanitaria)

Si ricorda inoltre, come già precisato da Sport e Salute, che l’indennità di disoccupazione NASpI, essendo sostitutiva del reddito, è da considerarsi reddito assimilato a quello da lavoro dipendente e pertanto incompatibile con la percezione dell’indennità erogata da Sport e Salute ai sensi dell’art. 6, comma 2, TUIR.

Tutto chiaro ma con qualche dubbio

La nuova formulazione, che aggancia l’ammontare dell’indennità ai compensi percepiti nel 2019 sembra lasciare fuori i collaboratori con contratto iniziato nell’anno 2020: riteniamo che la finalità della norma non sia diretta ad escludere tali collaboratori e auspichiamo quindi che intervengano correttivi in sede di conversione del decreto o anticipazioni e chiarimenti interpretativi da parte di Sport e Salute.

Il bonus e l’altra faccia della medaglia

Che l’indennità sia congrua o meno dipende dalla particolare situazione concreta e esula da questa sede ogni ulteriore giudizio o valutazione di merito. Una cosa però, rimanendo in ambito giuridico, è da segnalare:  non deve passare inosservato che anche il nuovo decreto riprende la qualifica di “lavoratori” per i collaboratori inquadrati nel regime dei redditi diversi di cui all’art.67 co.1 lett.m). Si tratta di una costante dei provvedimenti emergenziali che viene utilizzata per la prima volta nel d.m. 6 aprile 2020 (attuativo del bonus di marzo previsto dal decreto Cura Italia) e ribadita poi in tutti i successivi decreti legge che hanno riproposto l’indennità per i mesi successivi.

Nella relazione illustrativa si legge che tale misura, che reitera quelle già adottate, si rende necessaria in quanto i compensi erogati ai sensi dell’art.67 co.1 lett.m) t.u.i.r. sono classificati dal legislatore come redditi diversi. Tale qualificazione normativa preclude, per  rapporti di lavoro in esame, la possibilità di imporre il pagamento dei contributi previdenziali e pertanto i predetti lavoratori in quanto non iscritti all’assicurazione obbligatoria rimarrebbero esclusi dall’erogazione della misura di aiuto accordata in favore di autonomi, professionisti e co.co.co. iscritti alla gestione separata.

In sostanza lo scopo evidente e dichiarato dell’istituzione del bonus è stato quello di intervenire a sostegno del reddito per una platea di soggetti che altrimenti sarebbe stata esclusa dalle altre prestazioni, ma se si considera il percorso parallelo della riforma del lavoro sportivo – che ora è legge con il D.Lgs. n.36/2021 – tale previsione può assumere una portata ben più profonda che supera il contesto e la finalità delle disposizioni emergenziali, evidenziando un’altra faccia della medaglia.  Dal 1luglio 2022 – salvi ulteriori rinvii e/o correttivi che il movimento sportivo auspica con forza da più parti- entrerà in vigore la nuova versione dell’art.67 e bisognerà allora chiedersi se i collaboratori sportivi che hanno percepito l’indennizzo in quanto privi di altri redditi da lavoro, potranno rientrare nella nuova figura dell’amatore nonostante abbiano percepito e percepiscano emolumenti inferiori a 10.000 euro.

Fonte: Asinazionale.it